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Fondi pensione: Erogazione frazionata

Data pubblicazione: 03 novembre 2026

Autore: Gianluca Mastrofrancesco

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Fondi pensione: dal 31 ottobre 2026 è possibile ricevere il capitale a rate per almeno cinque anni

La nuova erogazione frazionata consente di scegliere la durata dei pagamenti, indipendentemente dalla speranza di vita. Una maggiore flessibilità accompagnata da regole specifiche di tassazione e gestione del capitale.

2 novembre 2026

Dal 31 ottobre 2026 entra in vigore una nuova modalità di utilizzo del capitale accumulato nei fondi pensione: l'**erogazione frazionata del montante previdenziale.

La possibilità era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza inizialmente prevista per il 1° luglio. La legge n. 112 del 25 giugno 2026 ne ha successivamente rinviato l'applicazione al 31 ottobre.

La novità consente a chi ha maturato i requisiti per la pensione complementare di ricevere il capitale destinato alla prestazione attraverso pagamenti distribuiti nel tempo, scegliendo un periodo di erogazione non inferiore a cinque anni.

È una soluzione diversa dalla rendita vitalizia tradizionale e dalla nuova rendita a durata definita.

La differenza principale è che **la durata dei pagamenti viene scelta dall'aderente e non dipende dalla sua speranza di vita residua**.

Come funziona l'erogazione frazionata?

Al momento della richiesta, il beneficiario stabilisce per quanti anni desidera ricevere il capitale destinato alla prestazione.

La legge prevede una durata minima di cinque anni, ma non impone che l'erogazione si concluda necessariamente al termine del quinquennio.

Il periodo può essere più lungo, in funzione delle esigenze del beneficiario e delle condizioni operative della forma pensionistica.

La periodicità delle rate viene definita dal fondo pensione e può variare da mensile ad annuale, secondo le opzioni disponibili.

La COVIP ha precisato che i fondi possono prevedere anche importi minimi, limitando le rate troppo ravvicinate quando il loro ammontare risulti particolarmente contenuto.

Un altro elemento rilevante riguarda la gestione delle risorse: le somme non ancora erogate rimangono investite presso il fondo pensione.

Non si tratta quindi di una semplice suddivisione di una somma già trasferita su un conto corrente.

Un esempio con 100.000 euro

Immaginiamo una persona che, una volta maturati i requisiti pensionistici, disponga di 100.000 euro da destinare all'erogazione frazionata.

Supponiamo che scelga una durata di cinque anni e che il fondo preveda pagamenti annuali.

In un'ipotesi puramente aritmetica, senza rendimenti, perdite, costi e prima della tassazione, il capitale sarebbe distribuito come segue:

Anno Rata teorica lorda

Primo 20.000 €

Secondo 20.000 €

Terzo 20.000 €

Quarto 20.000 €

Quinto 20.000 €

Totale 100.000 €

L'esempio permette di comprendere il meccanismo, ma non rappresenta un piano di pagamento garantito.

Nella realtà, il capitale continua a essere investito durante l'intero periodo.

Gli importi delle rate possono quindi aumentare o diminuire in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Secondo le indicazioni COVIP, ciascuna rata viene calcolata considerando il montante disponibile alla data di liquidazione e il numero delle rate ancora da erogare, con le specifiche modalità previste per le gestioni contabilizzate in quote.

Che differenza c'è rispetto alla rendita vitalizia?

La rendita vitalizia tradizionale è pensata per garantire pagamenti durante tutta la vita del beneficiario, secondo le condizioni previste dal contratto. L'erogazione frazionata, invece, termina al completamento del periodo scelto.

Se una persona decide di ricevere il capitale in cinque anni, dopo la conclusione del piano non avrà più somme disponibili nell'ambito di quella prestazione.Questo rappresenta il principale rischio della nuova modalità.

La maggiore disponibilità di capitale nei primi anni di pensionamento può essere utile per affrontare determinate esigenze, ma comporta la possibilità di esaurire rapidamente il risparmio previdenziale.

La scelta richiede quindi una valutazione delle altre fonti di reddito e del patrimonio complessivamente disponibile.

Una tassazione diversa: dal 20% al 15% Un aspetto particolarmente importante riguarda il trattamento fiscale.

Per l'erogazione frazionata, la Legge di Bilancio 2026 prevede un regime specifico, disciplinato dall'articolo 11, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 252/2005.

Sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 20%.

L'aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a una riduzione massima di cinque punti percentuali.

Dopo 35 anni di partecipazione è quindi possibile raggiungere l'aliquota minima del 15%.

Per esempio, con vent'anni di partecipazione, la riduzione sarebbe di 1,25 punti percentuali, portando l'aliquota al 18,75%.

È fondamentale ricordare che queste percentuali non si applicano automaticamente all'intero capitale lordo.

La base imponibile deve essere determinata escludendo le componenti già assoggettate a imposta, secondo il regime applicabile. Le somme maturate prima del 2007 richiedono inoltre una valutazione fiscale distinta.

Perché non va confusa con le altre prestazioni

La tassazione è una delle differenze più importanti tra le nuove opzioni.

La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono assoggettati, per la parte imponibile soggetta al regime dal 2007, a un'aliquota che parte dal 15% e può ridursi fino al 9%. Per l'erogazione frazionata, invece, il regime parte dal 20% e arriva al 15%. Questo significa che modalità diverse di utilizzo del capitale possono generare risultati netti differenti.

Non si tratta necessariamente di individuare la prestazione con l'aliquota più bassa: occorre considerare anche tempi di pagamento, esigenze economiche, rischio finanziario e durata delle risorse.

Erogazione frazionata e RITA: non sono la stessa cosa

La nuova prestazione non deve essere confusa con la RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

La RITA consente, a determinate condizioni, di utilizzare il capitale del fondo pensione prima di raggiungere l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'erogazione frazionata introdotta nel 2026, invece, è una modalità di prestazione pensionistica finale, richiedibile dopo la maturazione dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa.

Le due prestazioni hanno quindi finalità, condizioni di accesso e regole fiscali differenti.

La COVIP ha inoltre precisato che le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA ancora in corso di liquidazione.

Cosa accade se il beneficiario muore?

Se il beneficiario muore prima che tutte le rate siano state pagate, il montante residuo può essere riscattato dai soggetti indicati al momento della richiesta.

Anche in questo caso il capitale non ancora erogato mantiene quindi una funzione patrimoniale, oltre che previdenziale.

Questo elemento può essere rilevante per chi desidera considerare anche la tutela economica dei familiari nella scelta della prestazione.

Più possibilità di scelta, ma attenzione al tempo

L'erogazione frazionata rappresenta un cambiamento significativo nel modo di utilizzare il patrimonio previdenziale.

Permette di scegliere una durata di pagamento senza vincolarla alla speranza di vita, mantenendo il capitale residuo investito durante la fase di erogazione.

Non garantisce però un reddito per tutta la vita e presenta un regime fiscale differente rispetto alle altre prestazioni.

Una volta iniziati i pagamenti, l'opzione non può essere liberamente modificata, salvo la possibilità prevista dalla COVIP di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.

La decisione riguarda quindi non soltanto quanto denaro ricevere, ma soprattutto per quanto tempo si desidera disporne.

La previdenza complementare offre oggi maggiori alternative rispetto al passato. Il valore di questa flessibilità dipenderà dalla capacità di collegare ogni scelta alle proprie esigenze economiche e alla durata prevedibile del pensionamento.


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