TFR e fondi pensione: dal 2026 cambia la portabilità del contributo aziendale
Data pubblicazione: 02 novembre 2026
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La Legge di Bilancio amplia la libertà di trasferimento della posizione previdenziale. Ma quanto si rivaluta il TFR lasciato in azienda e quali sono le differenze rispetto al fondo pensione?*
Cambiare fondo pensione senza rinunciare al contributo del datore di lavoro. È questa una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che interviene sulle regole della previdenza complementare.
La modifica interessa soprattutto i lavoratori dipendenti che hanno aderito a un fondo pensione negoziale, collegato al proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
Fino ad oggi, trasferire la posizione previdenziale verso un'altra forma pensionistica poteva comportare la perdita del contributo aziendale, quando gli accordi collettivi non ne consentivano il mantenimento.
Dal 31 ottobre 2026, il quadro normativo cambia: viene eliminato il riferimento ai limiti e alle modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva per la portabilità del TFR futuro e dell'eventuale contributo del datore di lavoro.
Per comprendere la portata di questa novità è utile chiarire anche come funziona la rivalutazione del TFR lasciato in azienda e quali differenze esistono rispetto alla previdenza complementare.
Quanto si rivaluta il TFR lasciato in azienda?
Il Trattamento di Fine Rapporto è una componente della retribuzione che il lavoratore accumula durante la propria attività professionale. Quando il TFR rimane nel regime ordinario previsto dall'articolo 2120 del Codice civile, la sua rivalutazione segue una formula stabilita dalla legge.
Ogni anno, il capitale già accantonato viene rivalutato applicando:
1,5% fisso annuo + 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
La rivalutazione viene calcolata sulla posizione maturata al termine dell'anno precedente, escludendo la quota di TFR maturata nell'anno in corso.
Che cosa cambia quando il TFR viene destinato a un fondo pensione?
La differenza principale riguarda il modo in cui il capitale può crescere nel tempo.
Quando il TFR viene destinato alla previdenza complementare, non si applica più la formula di rivalutazione prevista per il TFR lasciato in azienda. Il capitale viene investito nei mercati finanziari attraverso il comparto scelto dall'aderente.
Un lavoratore che ha davanti a sé 20 o 30 anni prima del pensionamento può valutare comparti bilanciati o azionari, che nel lungo periodo offrono maggiori potenzialità di rendimento rispetto alle soluzioni più prudenti.
Un periodo di investimento prolungato permette inoltre di attraversare diverse fasi dei mercati finanziari e di beneficiare dell'effetto della capitalizzazione composta, attraverso il reinvestimento dei rendimenti maturati.
Storicamente, su orizzonti pluridecennali, i mercati azionari hanno generalmente offerto rendimenti superiori a quelli delle attività più conservative, pur attraversando periodi anche prolungati di forte volatilità.
Questo significa che, nell'arco di 20 o 30 anni, un comparto bilanciato o azionario può offrire opportunità di crescita del capitale superiori alla rivalutazione legale del TFR lasciato in azienda.
Che cosa significa portabilità del fondo pensione?
La portabilità è il diritto dell'aderente di trasferire la posizione individuale maturata da un fondo pensione a un'altra forma pensionistica complementare.La posizione comprende il TFR già conferito al fondo, gli eventuali contributi personali, quelli aziendali e i risultati della gestione finanziaria.
La normativa consente ordinariamente di richiedere il trasferimento volontario dopo due anni di partecipazione.
Il capitale non viene liquidato al lavoratore, ma trasferito direttamente alla nuova forma previdenziale.
L'operazione non comporta tassazione al momento del trasferimento e permette di conservare l'anzianità maturata nella previdenza complementare.
Quest'ultimo elemento è particolarmente importante perché l'anzianità di partecipazione può incidere anche sul trattamento fiscale delle future prestazioni pensionistiche.
Dal 2026 maggiore libertà nella scelta del fondo
La Legge di Bilancio 2026 modifica l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005.
In precedenza, il trasferimento della posizione individuale verso una diversa forma pensionistica poteva comportare limitazioni relativamente alla destinazione del contributo datoriale e del TFR futuro.
La nuova normativa elimina il riferimento ai limiti e alle modalità previsti dagli accordi collettivi.
Questo consente una maggiore libertà nella scelta del fondo pensione, anche quando la destinazione è diversa dalla forma previdenziale prevista dal contratto collettivo.
Occorre comunque precisare che la portabilità non determina automaticamente la nascita del diritto a un contributo aziendale.
Il diritto alla contribuzione deve esistere in base al rapporto di lavoro e alle relative condizioni.
L'operazione deve comunque rispettare i requisiti normativi e le modalità applicabili alla posizione del lavoratore.
TFR già maturato e TFR futuro: attenzione alla differenza
Un aspetto spesso poco conosciuto riguarda la distinzione tra il TFR già accumulato e quello che maturerà negli anni successivi.
Il TFR già versato in un fondo pensione fa parte della posizione previdenziale e può essere trasferito a un'altra forma pensionistica
Diversa è la situazione del TFR che il lavoratore ha scelto di mantenere nel regime ordinario.
Se le somme sono ancora accantonate presso il datore di lavoro, possono essere destinate alla previdenza complementare attraverso un accordo tra azienda e lavoratore.
Per il TFR già versato al Fondo di Tesoreria INPS, invece, valgono regole specifiche e non esiste un diritto generalizzato al trasferimento delle somme pregresse verso un fondo pensione.
La nuova portabilità introdotta nel 2026 non deve quindi essere confusa con la possibilità di trasferire liberamente tutto il TFR precedentemente maturato in azienda.
Come valutare la scelta previdenziale?
La maggiore libertà prevista dalla riforma permette al lavoratore di considerare soluzioni differenti nel corso della propria vita professionale.
Una valutazione completa dovrebbe comprendere il rendimento potenziale e i rischi del comparto, i costi effettivi della forma pensionistica, la possibilità di beneficiare del contributo aziendale e la durata prevista dell'investimento.
Va inoltre considerato il diverso trattamento fiscale delle prestazioni, insieme alle regole sulle anticipazioni e sulle modalità di liquidazione.
Gianluca Mastrofrancesco – Private Banker Fineco
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